Niente scatole nere. Ogni fase del percorso ha una norma che la regge e un documento che la prova. Qui trovi tutto: dall'ingresso nella rete alla fattura, con i requisiti di legittimità e la gestione del pregresso.
Aderisci al contratto di rete Kinetica, che viene iscritto al Registro Imprese. È l'iscrizione a produrre effetti verso terzi, dipendenti compresi: senza quella, niente del resto starebbe in piedi.
Ti serve poco, al resto pensiamo noi: carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante, visura camerale aggiornata a tre mesi, modulo di adesione e modulo privacy timbrati e firmati.
Qui il percorso si divide in due, a seconda che le persone siano già in forza o vadano assunte ora.
Cessione del contratto di lavoro, il vardatore (variazione datore di lavoro). Firmano in tre: tu, noi e il dipendente. Si mantengono anzianità, livello, mansione, retribuzione, ratei e TFR.
Le assumiamo noi, direttamente. Niente cessione, niente consenso da raccogliere, niente pregresso da gestire: è il caso in cui il modello è più semplice.
I dipendenti vengono distaccati presso la tua azienda e la comunicazione avviene sul portale Unirete del Ministero del Lavoro, attraverso l'impresa referente della rete.
Il potere direttivo resta tuo: le persone lavorano dove lavoravano, come lavoravano, con te che organizzi il lavoro. Cambiano gli adempimenti dietro le quinte, non la vita in azienda.
Il corrispettivo viene fatturato come servizio, calcolato sulle ore effettivamente lavorate per il costo orario concordato. Il costo è interamente deducibile ai fini IRAP e l'IVA è detraibile.
Al posto di cedolini, F24, scadenze e adempimenti, una sola voce in contabilità.
Perché il distacco sia lecito e non sconfini nella somministrazione illecita, devono ricorrere tre requisiti, tutti insieme.
Deve esistere un interesse del datore al distacco, specifico e concreto. Nella rete d'impresa questo interesse sorge automaticamente in forza dell'appartenenza alla stessa rete: all'ispettore basta verificare che la rete esista.
Il distacco non è definitivo. Il periodo deve essere funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante: dura finché serve, non per sempre.
Il datore resta l'unico titolare del rapporto di lavoro. Il distacco non crea un nuovo rapporto: modifica solo il modo in cui quello esistente viene eseguito.
Sul primo requisito la norma è esplicita: per le imprese firmatarie di uno stesso contratto di rete, iscritto al Registro Imprese,
l'interesse datoriale al distacco è individuato nel contratto stesso ed ex lege in via implicita o presuntiva.
La dottrina la definisce una presunzione iuris et de iure: è il co. 4-ter dell'art. 30 D.Lgs. 276/2003 a stabilirlo, ed è la ragione
per cui il distacco in rete viene chiamato anche distacco semplificato.
Per le imprese di una rete è ammessa la codatorialità: il potere direttivo sul lavoratore può essere esercitato anche dall'impresa presso cui opera, con regole stabilite nel contratto di rete stesso.
È il superamento dell'idea che un dipendente debba avere per forza un solo datore di lavoro. La legge lo consente proprio all'interno delle reti, e lo circonda di comunicazioni e adempimenti precisi.
Nessuno deve dimettersi e nessuno viene licenziato. Il rapporto prosegue ai sensi dell'art. 2112 c.c. sui trasferimenti d'azienda. Il modulo di cessione lo firma anche il dipendente: senza il suo consenso non si fa.
Al momento del passaggio non c'è obbligo di liquidare il pregresso: puoi non versare subito ai dipendenti ratei, tredicesima e TFR maturati. Se preferisci, puoi comunque farlo, azzerando i contatori in busta paga.
Se non lo fai, ce ne facciamo carico noi con un accollo cumulativo non liberatorio: a rispondere restano in due, il che aumenta le garanzie per il dipendente. L'importo resta congelato finché non maturano i presupposti per la liquidazione.
E se il TFR pregresso è un importo pesante, difficile da sostenere in una volta, si può stipulare un accordo sindacale per spalmarlo fino a 24 mesi.
In un settore pieno di promesse che non stanno in piedi, la differenza la fa quello che puoi verificare. Ecco cosa ti diamo.
La regolarità contributiva verso INPS, INAIL e Cassa Edile dell'impresa distaccante. Te lo diamo e lo rinnoviamo.
Periodicamente. È il posto dove i contributi o ci sono o non ci sono.
La prova che gli stipendi dei distaccati sono stati pagati, a seguito del saldo della tua fattura. Più copia delle buste paga.
Art. 30 co. 4-ter D.Lgs. 276/2003 per il distacco, D.L. 5/2009 conv. L. 33/2009 per il contratto di rete, DM 205/2021 per le comunicazioni.
Società di capitali, non cooperative, amministrate da imprenditori operativi. Consulenti del lavoro interni.
Contratto di rete iscritto, comunicazioni Unirete, DURC, cedolini, contabili. Preferiamo essere quelli che l'ispettore trova in ordine.
Contratto di rete iscritto al Registro Imprese, comunicazione di distacco sul portale Unirete tramite l'impresa referente, cedolini, DURC, contabili degli stipendi, adempimenti ex D.Lgs. 81/08. Non è materiale che si prepara quando bussano: è quello che ti mandiamo ogni mese in tempi non sospetti.
Sulle tue buste paga reali, in due giorni lavorativi. Gratis e senza impegno. Non ti chiediamo di cambiare niente: ti chiediamo di guardare un numero.